Art. 15.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'istituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008. Per il funzionamento della Fondazione è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa annua di un milione di euro.
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2008 e a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.